Art. 9.
(Distribuzione delle risorse del FUS).

      1. Lo Stato finanzia direttamente:

          a) i teatri stabili ad iniziativa pubblica;

          b) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni;

          c) l'Ente teatrale italiano (ETI);

          d) l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio d'Amico» e l'Accademia nazionale di danza;

          e) le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

      2. Le regioni finanziano direttamente i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
      3. I comuni provvedono direttamente, ai sensi delle disposizioni della presente legge, a coprire gli oneri derivanti dalla gestione dei teatri municipali.
      4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, avvalendosi del FUS e dei rispettivi fondi per lo spettacolo dal vivo di cui agli articoli 6, 7 e 8 e ai sensi delle disposizioni della presente legge, finanziano, oltre a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i teatri e le compagnie privati, i festival e le rassegne, le iniziative, i progetti e tutte le altre attività, propri o di altri soggetti pubblici e privati, volti al perseguimento degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani regionali triennali per lo sviluppo

 

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e la promozione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13.
      5. Le regioni, le province e i comuni promuovono e realizzano, ai sensi delle disposizioni della presente legge, la costruzione, la ristrutturazione, la riconversione e l'adattamento di spazi da destinare allo spettacolo dal vivo.