1. Lo Stato finanzia direttamente:
a) i teatri stabili ad iniziativa pubblica;
b) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni;
c) l'Ente teatrale italiano (ETI);
d) l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio d'Amico» e l'Accademia nazionale di danza;
e) le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
2. Le regioni finanziano direttamente i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
3. I comuni provvedono direttamente, ai sensi delle disposizioni della presente legge, a coprire gli oneri derivanti dalla gestione dei teatri municipali.
4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, avvalendosi del FUS e dei rispettivi fondi per lo spettacolo dal vivo di cui agli articoli 6, 7 e 8 e ai sensi delle disposizioni della presente legge, finanziano, oltre a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i teatri e le compagnie privati, i festival e le rassegne, le iniziative, i progetti e tutte le altre attività, propri o di altri soggetti pubblici e privati, volti al perseguimento degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani regionali triennali per lo sviluppo